Certificazione di qualità dei servizi e degli Istituti di Vigilanza privata

In data 6 luglio, il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha pubblicato l’attesa circolare contenente disposizioni in merito all’attuazione delle disposizioni del D.M Interno n. 115 del 2014, in materia di certificazione di qualità dei servizi e degli Istituti di Vigilanza privata. Si ribadisce che il possesso della certificazione, in quanto attestante la sussistenza di requisiti prestabiliti direttamente dal quadro regolatorio, è un requisito essenziale per il conseguimento in via definitiva della licenza ed il suo mantenimento.

Il Ministero esorta Prefetti e Questori ad intervenire e si afferma che saranno adottate tutte le opportune iniziative volte a superare le situazioni di mancata ottemperanza agli obblighi di certificazione adottando le misure di carattere sanzionatorio contemplate dalla disciplina di settore.

Nell’ultima circolare rilasciata dal Dipartimento di Polizia di Stato, si ipotizzano, infatti, due situazioni tipo:

  1. Licenza rilasciata prima dell’entrata in vigore del DM 115/2014. Configurandosi una gestione dell’Istituto in difformità, i Prefetti dovranno emanare un provvedimento che contenga un avvertimento, una diffida a produrre la certificazione tra i 40 e i 60 gg e, in caso di inadempimento, l’incameramento della cauzione.
    Scaduto il termine, il Prefetto non rinnoverà la licenza se, entro max 120 gg dal rilascio del provvedimento, l’Istituto non avrà esibito la certificazione; al persistere della mancanza di certificazione, il Prefetto dovrà procedere con la revoca sanzionatoria della licenza.
  2. Licenza rilasciata dopo l’entrata in vigore del DM 115/2014. Entro 18 mesi dal rilascio della licenza, i Prefetti dovranno emanare un provvedimento che contenga una diffida a produrre la certificazioni tra i 40 e i 60 gg e, in caso di inadempimento, l’incameramento della cauzione.
    Scaduto il termine, in caso di difficoltà di carattere organizzativo, il Prefetto potrà concordare un eventuale nuovo termine (di max 120 gg) con effetto sanante in caso di adempimento. In caso contrario, il Prefetto annullerà la licenza. Se sono già passati 18 mesi dal rilascio della licenza, i Prefetti dovranno svolgere azioni di diffida e controllo, sino alla revoca della licenza.

United Risk Management non si fa trovare impreparata: ne è prova l’ottenimento della certificazione di qualità dei servizi e degli Istituti di Vigilanza privata. nel 2016, così come per la Centrale Operativa H24, con i servizi di vigilanza relativi, la certificazione secondo la norma UNI 10891:2000 e il certificato n° ISP V/139. A dimostrazione del rispetto dei parametri previsti per gli Istituti di Vigilanza dalla normativa di settore da parte di una azienda attenta e sensibile ai temi di conformità alla legge.

© United Risk Management

28 Luglio 2017

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