L’inquadramento delle GPG e i nuovi ambiti di intervento per la Vigilanza Privata

L’attuale figura giuridica della GPG (guardia particolare giurata) è addetta, ai sensi degli artt. 133 e 134 TULPS, “alla vigilanza o custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari”. Con il D.M. 154 del 2009 i compiti delle GPG sono stati estesi in maniera davvero ampia. Se si volessero, cioè, riassumere i compiti attuali delle GPG, si dovrebbe affermare che le stesse, in generale, sono: “addette alla vigilanza dei beni mobili e immobili del proprio datore di lavoro (art. 133 TULPS) o altrui (art. 134 TULPS) e a tutte quelle altre attività di sicurezza in cui non sono richieste pubbliche potestà”, così come ricordato dai D.M. 85/99 e 154/09.

Una normativa che potrebbe subire delle importanti variazioni.

Sono ben due i disegni di legge presentati di recente, in tema di nuovi ambiti di intervento per la Vigilanza Privata, su iniziativa del Sen. Mario Mauro. Un recente impulso è provenuto da ASSIV (Associazione rappresentativa dei servizi fiduciari), al fine di individuare nuovi ambiti di intervento per questo settore.

I due disegni di legge contengono, in estrema sintesi, disposizioni circa l’impiego delle Guardie Giurate in ambito estero e in merito alla close protection entro i confini italiani.

Ora come ora – come sottolinea ASSIV – l’ordinamento italiano è sprovvisto di una normativa specifica sull’impiego all’estero delle GPG (guardie particolari giurate). Unica eccezione, di recente prevista dal legislatore italiano, per quanto riguarda il servizio di antipirateria marittima, svolto da Istituti di Vigilanza autorizzati.

Stessa considerazione – sottolinea ASSIV – vale per la sicurezza alla persona: l’assenza di una normativa specifica pone l’Italia in una posizione differente rispetto ad altri Paesi europei, che prevedono il servizio di sicurezza alla persona fra quelli abitualmente erogati dalle aziende che forniscono servizi di sicurezza”.

Il nuovo quadro normativo di settore ha individuato e fissato i parametri minimi di qualità e il sistema di certificazione degli istituti di vigilanza. Con il raggiungimento di questo traguardo, il settore può aprirsi ad una più ampia gamma di impieghi, secondo una logica di sicurezza complementare e sussidiaria.

Un duplice obiettivo potrebbe essere raggiunto, se le attività di sicurezza alla persona venissero consentite agli Istituti di Vigilanza: razionalizzare l’impiego delle Forze di polizia e permettere al servizio della sicurezza della persona di collocarsi in una condizione di piena legalità, sotto il diretto controllo dell’autorità pubblica.

Oltre a ciò, si assisterebbe con alta probabilità all’espansione del mercato, da cui potrebbero sorgere positivi scenari a livello occupazionale.

Per quanto concerne il tema delle possibili potenzialità derivanti dall’impiego delle GPG all’estero? “Il mercato globale della sicurezza all’estero – afferma Maria Cristina Urbano, Presidente ASSIV – ha registrato un incremento annuo costante e per il 2017 si prevede un volume di affari in tutto il mondo intorno ai 250 miliardi di dollari, mercato al momento precluso all’imprenditorialità italiana”.

Ma entriamo nello specifico dei due disegni di legge:

Il disegno di legge n.2862 riguarda disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all’estero.

Art. 1: individua l’ambito di applicazione delle norme.

Art. 2: regolamenta i requisiti stringenti richiesti alle guardie particolari giurate (GPG) per poter svolgere attività di protezione in territorio estero.

Art. 3: demanda ad un regolamento di servizio già previsto per altre fattispecie dal Ministero dell’interno le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione.

Art. 4: regolamenta il tipo di armamento a disposizione delle GPG.

Art. 5: stabilisce le modalità di comunicazione tra il titolare della licenza dell’istituto di vigilanza e le autorità estere e nazionali.

Il disegno di legge n.2861 riguarda disposizioni in materia di riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate.

Art. 1: prevede che gli stessi istituti, mediante il loro personale decretato, possano agire quali organismi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato.

Art. 2: vengono evidenziate due nuove attribuzioni per gli istituti di vigilanza: la tutela della persona e l’assolvimento di servizi d’ordine, sulla base di una richiesta formulata da enti e da soggetti allo scopo precisato.

Art. 3: disciplina le caratteristiche che deve avere la tessera di identificazione della guardia particolare giurata.

Art. 4: demanda ai sottufficiali e agli ufficiali della Polizia di Stato il controllo delle guardie particolari giurate quando queste ultime agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato.

Un aspetto, quello dell’attività di collaborazione tra polizia locale e i soggetti di vigilanza privata, peraltro già presente nell’art. 29 della Legge Regionale 6/2015:

“1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale in modo da assicurare un’efficace forma di sostegno nell’attività di presidio del territorio.

  1. Per le finalità di cui al comma 1, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato o enti a vario titolo competenti.
  2. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli enti locali, qualora intendano avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al prefetto territorialmente competente al fine di consentire allo stesso di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza”.

Uno scenario di importanti potenziali cambiamenti, che potrebbero ampliare il campo di azione degli istituti di Vigilanza privata. Oltre che migliorare la posizione dell’Italia, rispetto agli altri Paesi europei, che già prevedono il servizio di sicurezza alla persona tra quelli abitualmente erogati dalle aziende che forniscono servizi di sicurezza.

Fonte: Focus ASSIV

© United Risk Management

13 Novembre 2017

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